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Il TFR e la Previdenza Complementare: Una Scelta Strategica

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una parte della retribuzione differita che il lavoratore matura nel corso del rapporto di lavoro e che, generalmente, viene liquidata al momento della cessazione dello stesso. Dal 1° gennaio 2007, la normativa italiana (in particolare il D.Lgs. 252/2005 e la successiva Legge 296/2006) ha introdotto diverse opzioni per la destinazione di questo montante, ponendo la previdenza complementare come una delle scelte principali e più rilevanti.

1. Le Opzioni di Destinazione del TFR

Al momento dell'assunzione o entro sei mesi dalla stessa (per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007), il lavoratore deve esprimere la propria volontà riguardo alla destinazione del TFR maturando.

 

Le opzioni sono le seguenti:

  • Mantenimento in Azienda (o Fondo di Tesoreria INPS): Il lavoratore può scegliere di mantenere il TFR in azienda. Per le imprese con almeno 50 dipendenti, il TFR non resta fisi camente in azienda, ma confluisce in un apposito "Fondo di Tesoreria" gestito dall'INPS su conto corrente presso la Tesoreria dello Stato (art. 1 co. 755 della L. 296/2006). Questa scelta è revocabile. Il TFR in azienda viene rivalutato annualmente con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione, e viene tassato al momento della liquidazione con tassazione se parata.

  • Destinazione a una Forma Pensionistica Complementare: Questa opzione prevede che il TFR maturando venga versato a un fondo pensione. Questa scelta è, di norma, irrevocabile. I fondi pensione investono le somme, offrendo potenziali rendimenti superiori alla mera rivalutazione del TFR in azienda, e godono di un regime fiscale agevolato in tutte le fasi (contribuzione, gestione, prestazione finale).

  • Silenzio Assenso: Se il lavoratore non esplicita alcuna scelta entro il termine stabilito, l'intero TFR maturando viene automaticamente trasferito a una forma pensionistica complementare collettiva (Fondo negoziale o Fondo aperto con adesione collettiva) prevista da accordi o contratti collettivi. In caso di più fondi accessibili, il TFR è devoluto a quello che ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

2. Vantaggi della Destinazione alla Previdenza Complementare

La normativa riconosce alla previdenza complementare una funzione sempre più centrale, anche in relazione al TFR. La sua funzione principale, dal punto di vista normativo, è quella di alimentare la previdenza complementare. I principali vantaggi di questa scelta includono:

  • Vantaggi Fiscali: La previdenza complementare gode di un regime fiscale di favore. I contributi versati (inclusi quelli dal TFR) sono deducibili dal reddito imponibile (entro certi limiti), i rendimenti sono tassati con aliquote agevolate (12,5% per titoli di stato e 20% per altri rendimenti, contro il 26% degli altri investimenti finanziari), e la prestazione finale è soggetta a un'aliquota ridotta (dal 15% fino a un minimo del 9% in base agli anni di permanenza).

  • Potenziale di Rendimento: Le somme versate al fondo pensione vengono investite nei mercati finanziari, offrendo la possibilità di ottenere rendimenti superiori rispetto alla rivalutazione del TFR in azienda.

  • Contributo del Datore di Lavoro: Molti contratti collettivi nazionali prevedono un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro al fondo pensione, se il lavoratore aderisce e versa un proprio contributo, anche minimo. Questo rappresenta un incremento alla posizione individuale senza costi aggiuntivi per il lavoratore.

  • Tutela Previdenziale: Il fondo pensione è concepito per integrare la pensione pubblica,  contribuendo a mantenere un tenore di vita adeguato al momento del pensionamento.

3. Il Ruolo del Fondo di Garanzia INPS

Il documento fa ampio riferimento al Fondo di Garanzia INPS, istituito dalla Legge 297/82. Sebbene non direttamente collegato alla gestione ordinaria del TFR verso la previdenza complementare, è importante capire che questo Fondo interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro per garantire il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità non percepite dal lavoratore. L'INPS si surroga nei diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Anche la destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria ha delle implicazioni con la tutela di garanzia.

4. Modalità di Erogazione delle Prestazioni dal Fondo Pensione

Al momento del pensionamento (e avendo maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo pensione), le somme accumulate possono essere erogate sotto forma di:

Rendita vitalizia: Un importo periodico versato per tutta la vita.

Capitale: Fino al 50% dell'importo accumulato può essere richiesto in capitale, con il resto in rendita. L'intera posizione può essere riscattata in capitale solo se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 70% dell'assegno sociale INPS.

Sono previste anche: anticipazioni (per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, ulteriori esigenze) e riscatti (in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, invalidità, disoccupazione prolungata, ecc.), con tassazione agevolata.

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Formulari per le Domande al Datore di Lavoro

Per effettuare la tua scelta o richiedere informazioni al datore di lavoro, puoi utilizzare i seguenti modelli. È consigliabile inviarli tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) per avere una prova di invio e ricezione.

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1. Modello per la Scelta della Previdenza Complementare (conferimento TFR)

[nome e cognome del dipendente] [indirizzo] [città, CAP] [codice fiscale]

Spett.le [Nome dell'azienda] [Indirizzo dell'azienda] [Città, CAP dell'azienda]

Oggetto: Comunicazione di destinazione del TFR maturando alla Previdenza Complementare

Con la presente, in riferimento al rapporto di lavoro che mi lega alla Vostra Spett.le Azienda in qualità di [La tua qualifica/mansione], e ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche, intendo esprimere la mia volontà di destinare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.

Nome del Fondo Pensione: [Indicare il nome esatto del Fondo Pensione scelto, ad es. "Fondo Pensione Cometa", "Fondo Cometa", "Fondo Fpl", "Previdenza Cooperativa", "Fondo Pensione Aperto [Nome Banca/Assicurazione]"]

Tipologia di Adesione (se applicabile): [Adesione individuale / Adesione collettiva tramite

accordo aziendale/CCNL]

Mi impegno a fornire tempestivamente tutta la documentazione eventualmente richiesta dal Fondo Pensione e dalla Vostra Amministrazione per l'espletamento delle pratiche necessarie al conferimento del TFR.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti.

[La firma del dipendente]

[Luogo, Data]

2. Modello per Richiesta di Informazioni sul Fondo di Previdenza Complementare Aziendale/CCNL

[nome e cognome del lavoratore] [indirizzo] [città, CAP] [codice fiscale]

Spett.le [Nome dell'azienda] [Indirizzo dell'azienda] [Città, CAP dell'azienda]

Oggetto: Richiesta informazioni su forme di Previdenza Complementare previste da accordi aziendali/CCNL

Con la presente, in riferimento al rapporto di lavoro che mi lega alla Vostra Spett.le Azienda in qualità di (qualifica/mansione), desidero richiedere informazioni dettagliate in merito alle forme pensionistiche complementari previste e accessibili ai dipendenti in base agli accordi o contratti collettivi applicati in azienda (es. CCNL [indicare il tuo CCNL se lo conosci]).

In particolare, sarei interessato a conoscere:

  • Il nome del/i Fondo/i Pensione di riferimento.

  • Le modalità e i termini per l'adesione.

  • Le condizioni di partecipazione (es. eventuali contributi a carico del datore di lavoro).

  • Eventuale documentazione informativa (es. "Nota Informativa", "Statuto" o "Regolamento" del Fondo).

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

[La firma del dipendente]

[Luogo, Data]

Un dipendente di una piccola azienda con meno di 10 dipendenti (e quindi non soggetto all'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS) che in precedenza ha scelto di accantonare il TFR in azienda, può cambiare idea e decidere di aderire alla previdenza complementare in qualsiasi momento.

Questa possibilità è espressamente prevista dalla normativa (D.Lgs. 252/2005) e si applica indipendentemente dalla dimensione dell'azienda o dalla precedente scelta.

Come funziona il passaggio dal TFR in azienda alla previdenza complementare:

1. Libertà di scelta: Il lavoratore può, in qualunque momento successivo alla prima scelta (o al silenzio assenso iniziale che l'ha lasciato in azienda), manifestare la volontà di destinare il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare.

2. Irrevocabilità (per il futuro): La nuova scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è irrevocabile per la quota di TFR che maturerà dal momento della scelta in poi.

3. TFR pregresso 

- Rimane in azienda: Le quote di TFR accumulate in azienda fino al momento del cambio di scelta rimangono in azienda. Non vengono trasferite al fondo pensione. Continueranno a essere rivalutate con il meccanismo TFR (1,5% fisso + 75% inflazione) e verranno liquidate dall'azienda al termine del rapporto di lavoro con la tassazione separata tipica del TFR.

- Frequente errore: È un errore comune pensare che tutto il TFR, anche quello già maturato in azienda, venga trasferito al fondo pensione. Questo non accade nella maggior parte dei casi.

4. Nuovi accantonamenti: A partire dalla data in cui viene comunicata la nuova scelta al datore di lavoro, le quote di TFR che matureranno da quel momento in poi verranno versate periodicamente al fondo pensione scelto dal lavoratore.

5. Modalità: Il lavoratore dovrà comunicare la sua decisione al datore di lavoro utilizzando un modulo apposito (simile a quello che ti ho fornito in precedenza, ma specificando che si tratta di un cambio di scelta). L'azienda avrà poi il compito di iniziare a versare il TFR maturando al fondo pensione indicato. In sintesi, per il tuo caso specifico: nel caso di azienda con meno di 50 dipendenti Il dipendente può tranquillamente aderire a un fondo di previdenza complementare in qualsiasi momento.

- Solo il TFR futuro. Solo il TFR che maturerà da oggi in poi verrà versato al fondo

pensione.

- TFR passato resta in azienda. Il TFR già accantonato in azienda rimane lì, e verrà liquidato dall'azienda al termine del rapporto.

Questa flessibilità permette ai lavoratori di rivalutare la propria posizione previdenziale in base alle mutate esigenze o a una maggiore consapevolezza dei vantaggi offerti dalla previdenza complementare.

Antonio Dott. Tuzio

durf2025

 

PROSPETTO SINTETICO – RICHIESTA DURF

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-  Art. 17-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

-  Il DURF serve a certificare la regolarità fiscale in caso di appalti e subappalti con manodopera prevalente e

importo annuo > € 200.000.

🏢 DESTINATARI

-  Imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

-  È richiesto nei cantieri, anche per l’ottenimento della patente a punti (dal 1° ottobre 2024).

🧾 CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione attesta che l’impresa:

- È attiva da almeno 3 anni;

- È in regola con gli obblighi dichiarativi;

- Ha effettuato versamenti fiscali pari ad almeno il 10% dei ricavi/compensi negli ultimi 3 anni;

- Non ha debiti fiscali/contributivi superiori a 50.000 €, se non oggetto di rateazione attiva e regolare.

CHECKLIST – COME PRESENTARE LA DOMANDA DURF

1. Preparare il modello di richiesta

Usa il modulo standard come quello nel file Richiesta certificato EDIT.pdf.

Compilare:

- Dati del soggetto di imposta (impresa);

- Dati del richiedente (rappresentante legale);

- Eventuale delegato con allegata delega firmata;

- Allegare documento di identità del firmatario.

2. Barrare la voce corretta

- Richiesta DURF ex art. 17-bis, comma 5 (prima emissione)

- Riesame (solo se si contesta un DURF già emesso)

3. Modalità di presentazione, Scegli una delle seguenti modalità:

Modalità, Dettagli e info di seguito.

MODALITA':

🔹 Online (consigliata)

Accesso area riservata Agenzia Entrate → Upload documenti → firma digitale o

scansione con documento allegato

🔹 PEC

All’indirizzo PEC della Direzione Provinciale competente.

Oggetto: “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”.

Firma digitale o firma autografa con documento 

🔹 Consegna diretta

All’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate

🔹Raccomandata A/R

Inviare alla Direzione Provinciale territorialmente competente

INFO:

🔎 Trovi gli indirizzi PEC degli uffici al link ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

🔗 Elenco PEC Agenzia Entrate

4. Tempistiche

- Disponibile dal 3° giorno lavorativo del mese.

- Validità: 4 mesi.

5. Costi

- Gratuito (nessun bollo o tributo speciale dovuto).

📎 Documenti da allegare

DOCUMENTI OBBLIGATORI:

-  Modulo di richiesta DURF  (firmato)

-  Documento d’identità del firmatario (se firma autografata)

DOCUMENTI NON OBBLIGATORI:

.- Delega + documento del delegato (Solo se presentata da terzi)

. Eventuali motivazioni o allegati giustificativi (Solo in caso di riesame)

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RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2025
ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Art. 1, comma 186, Legge 30/12/2024 n. 207, riguarda la riduzione contributiva per i nuovi

iscritti alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti nel 2025:

Agevolazione prevista

_ Riduzione del 50% dei contributi previdenziali INPS dovuti per 36 mesi.

Vale per:

o Contributi fissi (sul minimale)

o Contributi eccedenti il minimale (sul reddito dichiarato)

👥 Chi può beneficiare

_ Titolari di impresa individuale o familiare (artigiana o commerciale)

_ Soci lavoratori di società commerciali (di persone o SRL)

_ Coadiuvanti e collaboratori familiari

Tutti devono:

_ Aver iniziato l’attività nel 2025

_ Essersi iscritti per la prima volta alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS

📌 Dettagli e requisiti

_ L’agevolazione è individuale: vale anche se il lavoratore entra in un’impresa già esistente.

_ Se l’impresa nasce nel 2025, tutti i soggetti iscritti nel 2025 godono dell’agevolazione.

o Chi si iscrive dal 2026 in poi non ha diritto al beneficio, anche se l’impresa è quella

del 2025.

_ Il requisito chiave: mai iscritti prima alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti.

⚠️ Attenzioni importanti

_ Se il reddito è inferiore al minimale, i contributi ridotti al 50% danno solo 6 mesi di

contribuzione utile ai fini pensionistici per ciascun anno.

_ Se un titolare in regime forfetario è già attivo prima del 2025, può comunque usufruire

della nuova riduzione per i coadiuvanti iscritti nel 2025 (le due agevolazioni non sono

incompatibili).

📝 Come fare domanda

_ Attraverso il portale DIRESCO sul sito INPS

_ Compilare l’apposita domanda per la riduzione contributiva

📞 Supporto

Per ulteriori chiarimenti o assistenza nella presentazione della domanda,

puoi rivolgerti a noi.

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BONUS DONNE SVANTAGGIATE

Il Decreto interministeriale sul "Bonus donne" 2024 (firmato il 20 dicembre 2023), definisce i criteri e le modalità per accedere all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate.

Ecco i punti principali del decreto:

🔹 Oggetto dell'incentivo

Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui (proporzionato su base mensile), per Assunzioni a tempo indeterminato full time e part time (anche in somministrazione)

-  Escluse le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato

-  Escluse le assunzioni a termine

-  Esclusi i rapporti di lavoro domestico, gli apprendistati, le assunzioni di lavoratrici

   intermittenti e il lavoro occasionale. Non è previsto esonero in riferimento al premio Inail.

🔹 Durata dell’esonero

-  24 mesi dalla data di assunzione per la categoria “molto svantaggiate” per le lavoratrici assunte nel periodo

   dal 01/09/2024 al 31/12/2025

-  24 mesi dalla data del 31/01/2025 per le lavoratrici ZES assunte nel periodo 31/01/2025 – 31/12/2025

-  12 mesi dalla data di assunzione (per assunzioni dal 01/09/2024 al 31/12/2025) di donne svantaggiate in quanto         appartenenti a settori economici caratterizzati da forte disparità di genere.

🔹 Destinatarie del bonus

Donne di qualsiasi età svantaggiate che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

1. Donne di qualsiasi età, OVUNQUE residenti, prive di impiego regolarmente retribuito

da almeno 24 mesi. (lavoratrici molto svantaggiate) assunzioni dal 01/09/2024 al

31/12/2025

2. Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE e prive di

impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. (ZES – ZONA Economica Speciale)

coincide con regioni del Mezzogiorno

3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, appartenenti a settori economici caratterizzati da

forte disparità di genere, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

🔹 Condizioni di accesso

-  Il beneficio è subordinato al rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti di Stato a finalità occupazionale).

-  Necessario il rispetto dei massimali individuali e del principio di cumulo con altri incentivi nei limiti consentiti.

-  Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e normativi. Il riconoscimento dell’esonero è condizionato dall’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori occupati mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

🔹 Periodo di validità

Si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nelle modalità differenti in base alle categorie di appartenenza.

 

CHECKLIST OPERATIVA PER IL DATORE DI LAVORO 

(per verificare i requisiti per accedere al bonus)

📌 Requisiti aziendali

Datore di lavoro privato (non settore pubblico), in regola con:

- Contributi INPS (DURC)

- Norme su sicurezza sul lavoro

- CCNL applicato correttamente

📌 Requisiti della lavoratrice

- Appartiene ad almeno una delle categorie svantaggiate

- Ha lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego (CPI) o Il contratto è a tempo indeterminato

📌 Altri elementi da verificare

- L’assunzione rappresenta un incremento occupazionale netto

- Non è un obbligo da collocamento mirato (legge 68/99)

- Incentivo cumulabile nei limiti con altri (es. under 30, Sud, apprendistato)

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COME APRIRE UNA PARTITA IVA

AVVIARE UN'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONI - COSA SERVE?

Chi desidera aprire un’officina di autoriparazione come impresa individuale deve seguire una procedura ben definita e rispettare specifici requisiti. L’attività comprende tre settori distinti: *meccatronica, carrozzeria e gommista*.

REQUISITI PER L'AVVIO:

Per operare nel settore è necessario:

* Avere almeno *18 anni*.
* Essere cittadino italiano, dell’UE, o extracomunitario con *permesso di soggiorno*.
* Non aver riportato *condanne* per reati legati alla riparazione di veicoli.

Inoltre, l’impresa deve nominare un *responsabile tecnico* che abbia uno dei seguenti requisiti:

* Titolo di studio tecnico (diploma o laurea).
* Esperienza lavorativa documentata nel settore.
* Corso regionale con verifica dell’apprendimento + esperienza pratica.
* Attività documentata in officine negli ultimi anni (secondo specifiche durate).

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

L’inizio attività deve essere comunicato tramite *SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)* presentata allo *Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*. L’invio della SCIA corrisponde alla data di inizio attività.

La pratica deve includere:

* Moduli SCIA e allegati (dichiarazioni antimafia, requisiti tecnici, ecc.).
* Pagamento di imposta di bollo (€ 17,50) e diritti di segreteria (fino a € 27,00).
* Corrispondenza tra il codice ATECO IVA e l’attività denunciata al REA.

COME PRESENTARE LA PRATICA

La pratica può essere compilata tramite il portale *impresainungiorno.gov.it* o l’applicativo *DIRE* della Camera di Commercio.

È essenziale indicare correttamente la natura dell’attività, il codice ATECO, le cariche tecniche, e allegare tutta la documentazione richiesta,

compresa la firma digitale del titolare.

Hai bisogno di assistenza per avviare correttamente la tua officina o preparare la documentazione?
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COME CAMBIA LA NASPI NEL 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative ai requisiti per l'accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), con l'obiettivo di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'indennità di disoccupazione.

Principali novità:

• Nuovo requisito contributivo: Spesso si è verificato il caso di lavoratori che hanno interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando le dimissioni volontarie o con risoluzione consensuale, (cause che non prevedono il diritto a percepire la Naspi) e che per motivi di convenienza, intraprendono

successivamente un nuovo rapporto di lavoro al solo scopo di cessarlo durante il periodo di prova o attraverso un tempo determinato fittizio, per poi poter presentare domanda di Naspi e beneficiare di un diritto non legittimo. In questo caso si verificava una situazione elusiva perché veniva raggirato il principio secondo il quale il diritto alla Naspi spetta solo a chi involontariamente avesse perduto il lavoro.

Dal 2025 il

lavoratore, al verificarsi di questa casistica, non ha diritto alla Naspi se non ha accumulato almeno 13 settimane di contributi nel corso del nuovo rapporto di lavoro.

Questo requisito aggiuntivo mira a prevenire comportamenti opportunistici, come dimissioni seguite da brevi periodi di rioccupazione finalizzati esclusivamente all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione.

• Esclusioni:

Le nuove disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

• Dimissioni per giusta causa.

• Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e paternità entro i termini del compimento del primo anno del bambino

• Risoluzioni consensuali nell'ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Però ci sono anche gli obblighi di comunicazione dei redditi presunti per la naspi! Oltre alle modifiche sui requisiti per la NASpI introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è fondamentale considerare gli obblighi legati alla comunicazione dei redditi presunti da parte dei

beneficiari.

Obblighi di comunicazione dei redditi presunti - Percezione di redditi nel periodo di copertura NASpI:

Se il beneficiario inizia un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o percepisce altri redditi, è obbligato a comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. La comunicazione deve includere:

• Il reddito presunto derivante dalla nuova attività.

• La durata prevista dell’attività.

Lavoro subordinato a termine:

Se il beneficiario intraprende un rapporto di lavoro subordinato a termine con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, la NASpI è compatibile ma sarà ridotta in base al reddito dichiarato.

Lavoro autonomo o parasubordinato:

In caso di attività autonoma o parasubordinata, la NASpI è compatibile solo se il reddito presunto è inferiore a 4.800 euro annui. Anche in questo caso, l'importo della NASpI sarà ridotto.

Cessazione dell'obbligo:

Se il beneficiario termina l'attività lavorativa (o se non percepisce più redditi), deve informare tempestivamente l'INPS per ripristinare il pieno diritto alla NASpI.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dei redditi presunti deve essere effettuata tramite:

Il portale MyINPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Modello telematico dedicato (SR161) disponibile sul sito INPS.

Patronati o intermediari abilitati.

Sanzioni per mancata comunicazione

La mancata o tardiva comunicazione dei redditi può comportare:

La riduzione dell'importo o la sospensione della NASpI. In caso di indebita percezione, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute.

Però questi limiti non riguardano chi richiede l'anticipo Naspi!

I limiti di reddito per i percettori di NASpI non si applicano a chi richiede l'anticipo NASpI per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale. Questa è una distinzione importante da sottolineare.

Cosa prevede l’anticipo NASpI?

L’anticipo NASpI è un’opzione che consente al disoccupato di ricevere in un'unica soluzione l'importo residuo dell’indennità di disoccupazione per avviare:

• Un’attività lavorativa autonoma.

• Un’impresa individuale.

• La partecipazione in una cooperativa come socio lavoratore.

 

     Caratteristiche principali dell’anticipo NASpI

1. Esclusione dai limiti di reddito:

Una volta ricevuto l’anticipo NASpI, non si applicano i limiti di reddito che valgono per chi percepisce l’indennità mensilmente.

L'anticipo è finalizzato a sostenere economicamente l’avvio di un'attività, pertanto non è soggetto alle stesse condizioni di compatibilità con il reddito.

2. Obblighi di comunicazione:

Il beneficiario deve presentare la domanda di anticipo NASpI prima dell’avvio dell’attività o entro 30 giorni dall’inizio.

Nella richiesta, deve descrivere il tipo di attività che intende intraprendere.

3. Cumulabilità: 

Una volta percepito l’anticipo, il beneficiario non può più ricevere le mensilità residue della NASpI, anche se l’attività autonoma non genera i guadagni previsti.

• Come richiedere l’anticipo NASpI?

La richiesta deve essere inoltrata tramite il portale MyINPS con le seguenti informazioni: Il progetto o il piano relativo all’attività autonoma.

Eventuali documenti che provano l’avvio dell’attività (es. apertura Partita IVA o iscrizione al Registro delle Imprese).

Infine, a partire da dicembre 2024 è stata istituita una piattaforma sul sito INPS “di proattività” finalizzata a raccogliere entro il 31/01/2025 le dichiarazioni del reddito presunto per l'anno 2025 per i percettori di NASpi, che abbiano nel corso del 2024 effettuato la dichiarazione 2024,

per qualche motivo. Attenzione, questi soggetti devono presentare la dichiarazione presuntiva del reddito 2025 anche il loro reddito presuntivo sia pari “a zero”.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

Le dimissioni per fatti concludenti si riferiscono a una forma di cessazione del rapporto di lavoro che avviene non con una dichiarazione esplicita del lavoratore, ma attraverso comportamenti o azioni che, in base alla legge, sono considerati come una manifestazione di

volontà di dimettersi.

Ciò avviene quando il lavoratore si dimostra irreperibile, non comunica direttamente le proprie dimissioni, ma attraverso un comportamento concludente dimostra la sua volontà ad interrompere il rapporto di lavoro. Altro comportamento concludente è l'abbandono del posto di lavoro, che si verifica quando un lavoratore interrompe improvvisamente e senza preavviso la sua attività lavorativa allontanandosi senza una causa giustificata).Anche il rifiuto di continuare a svolgere le mansioni richieste, è una forma tacita di dimissione.

Le conseguenze di questi atti sono:

Accettazione tacita! Le dimissioni per fatti concludenti sono considerate come dimissioni volontarie, quindi non danno diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione), a meno che non sussistano motivi giustificabili come dimissioni per giusta causa.

Importanza della chiarezza nelle dimissioni:

Le dimissioni volontarie devono essere esplicite per evitare interpretazioni ambigue. In molti contratti di lavoro o in base alla legislazione vigente, le dimissioni devono essere formalizzate, preferibilmente per iscritto, per evitare problematiche legali o contestazioni.

Però il lavoratore può provare che l'assenza sia involontaria?

Sì, il lavoratore ha la possibilità di provare che l'assenza dal lavoro sia stata involontaria e che, pertanto, non possa essere considerata come una manifestazione tacita di dimissioni. Se un lavoratore è assente dal posto di lavoro, ma desidera dimostrare che l'assenza non era

volontaria e non intendeva dimettersi, può fornire prove documentali che giustifichino il suo comportamento. Il lavoratore può provare che l'assenza era legata a motivi giustificabili, come:

1. Malattia: Se il lavoratore è stato malato, può presentare il certificato medico che attesti l'incapacità lavorativa per il periodo di assenza. Questo impedisce di interpretare l'assenza come una dimissione volontaria.

2. Problemi personali o familiari: In caso di emergenze familiari o altre difficoltà personali (ad esempio, un lutto, un incidente, una malattia di un familiare), il lavoratore potrebbe fornire documentazione che dimostra l’impossibilità di presentarsi al lavoro.

3. Impossibilità oggettiva: Se l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore, come incidenti, calamità naturali o eventi imprevedibili, il lavoratore può provare che l'impossibilità di lavorare era al di fuori del proprio controllo.

Procedura per evitare dimissioni per fatti concludenti:

Comunicazione tempestiva: Se il lavoratore sa di non poter essere presente al lavoro, è sempre consigliabile comunicare tempestivamente al datore di lavoro le ragioni dell'assenza, preferibilmente per iscritto, al fine di evitare fraintendimenti.

Prove documentali: Se l'assenza prolungata è stata giustificata da motivi legittimi, il lavoratore dovrebbe raccogliere le prove necessarie (certificati medici, comunicazioni ufficiali, etc.) per evitare che l'assenza venga considerata come una dimissione involontaria.

Conseguenze delle dimissioni involontarie:

Nel caso in cui si possa provare l'assenza involontaria e giustificata, l'eventuale perdita del posto di lavoro non comporterà la perdita dei diritti, come l'accesso alla NASpI. Nel caso in cui l’azienda interpreti erroneamente l'assenza come dimissioni, il lavoratore potrebbe dover fornire una prova documentale per confutare tale interpretazione, e la questione potrebbe essere risolta in sede conciliativa con il datore di lavoro.

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PRESENTATA IN RITARDO

La scadenza del 29 gennaio 2025 rappresenta un termine essenziale per la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023. Ecco un riepilogo dei punti principali per garantire conformità e comprendere le implicazioni:

Validità della dichiarazione tardiva
• La presentazione entro 90 giorni (fino al 29 gennaio 2025) è considerata data valida ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/1998, anche se comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
• È possibile avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 co. 1 lett. c del D. Lgs. 472/1997), con una sanzione ridotta a 1/10.

Ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione
• La sanzione minima per dichiarazione omessa, senza imposte, è pari a 250 euro. Entro i 90 giorni:
• La sanzione si riduce a 25 euro per ogni dichiarazione (ad esempio, 25 euro per il modello Redditi e 25 euro per l’IRAP, per un totale di 50 euro).
• Si devono versare eventuali imposte, sanzioni e interessi legali.
• Codice tributo F24:
• Utilizzare il codice 8911 ("Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi e all’Irap").
• Indicare nel campo "anno di riferimento" l’anno in cui la violazione è stata
commessa (2024).

Sanzioni per tardivo versamento
• Il tardivo versamento delle imposte è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997:
• Violazioni fino al 31/08/2024: 15% (30% ridotto della metà).
• Violazioni dal 01/09/2024: 12,5% (25% ridotto della metà).
• La violazione si considera commessa il giorno della scadenza del pagamento.

Dichiarazioni oltre i 90 giorni
• La dichiarazione presentata oltre il termine del 29 gennaio 2025 è considerata omessa:
• Non è ammesso il ravvedimento operoso!!
• Le sanzioni per omessa dichiarazione sono:
• dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro).
• Da 250 - 1.000 euro in assenza di imposte dovute.

Se presentata entro il termine della dichiarazione successiva, le sanzioni si riducono alla metà:
• 60% - 120% delle imposte dovute (minimo 200 euro).
• da 150 - 500 euro in caso di imposte non dovute.

Novità dalla riforma delle sanzioni tributarie (D. Lgs. 87/2024)
1. Sanzione ridotta per ritardi superiori a 90 giorni ma entro i termini di accertamento:
• La sanzione è pari al 75% delle imposte dovute (anziché il 120%).
2. Chiarimento sui termini e l’omissione:
• La dichiarazione oltre i 90 giorni è omessa e non più recuperabile tramite
ravvedimento.

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